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Sez. 1, Sentenza n. 6560 del 03/12/1988 (Rv. 460874 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI TERZI - TITOLO DELLA RESPONSABILITÀ DEL TERZO - PORTATA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460874-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI TERZI - TITOLO DELLA RESPONSABILITÀ DEL TERZO - PORTATA - FATTISPECIE.*

Ai fini della surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, il titolo della responsabilità del terzo non deve derivare necessariamente da un fatto illecito, potendo essere rinvenuto anche in un contratto o in un'altra causa, ma deve pur sempre trattarsi d'una responsabilità che si colleghi all'evento oggetto dell'Assicurazione, nel senso che la causazione d'esso o il suo accadimento sia imputabile al soggetto chiamato in responsabilità. (nella specie si trattava dalla perdita di merce per rapina subita dal vettore durante il trasporto. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente escluso dal giudice del merito che l'assicuratore del mittente potesse agire contro il vettore, in via di surrogazione, per far valere non la sua responsabilità ex recepto, ma l'inadempimento dell'obbligazione di assicurare il carico che egli aveva assunto verso il mittente, giacché la perdita non era causalmente ricollegabile a quell'inadempimento). (V 8544/87, mass n 456068; (V 341/81, mass n 410798; (V 3136/78, mass n 392599; (V 4710/76, mass n 383456).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)