Sez. 3, Sentenza n. 2185 del 18/12/1984 Ud. (dep. 06/03/1985) Rv. 168150 - 01
EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINATA ALL'ADEMPIMENTO DELLO OBBLIGO DI DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA - ILLEGITTIMITÀ - UNICA ECCEZIONE: DEFINITIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE: PRESUNZIONE DI DEFINITIVITÀ.*
EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINATA ALL'ADEMPIMENTO DELLO OBBLIGO DI DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA - ILLEGITTIMITÀ - UNICA ECCEZIONE: DEFINITIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE: PRESUNZIONE DI DEFINITIVITÀ.*
In materia di reati edilizi, deve considerarsi illegittima la pronuncia che sottoponga la concessione del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena alla condizione della demolizione di un manufatto abusivo entro un termine stabilito dal giudice. Tale pronuncia, però, può considerarsi legittima nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia definitivo o perché la pubblica amministrazione è pervenuta all'adozione di un provvedimento che non ammetta ulteriori alternative o perché il provvedimento è divenuto definitivo a causa di un mancato ricorso dell'interessato agli organi della giustizia amministrativa o a causa del rigetto di un eventuale ricorso avverso il provvedimento medesimo. (nella specie è stata ritenuta la legittimità del beneficio, subordinato alla demolizione del manufatto abusivo, sulla presunzione della definitività dell'ordinanza di demolizione emessa dal sindaco in quanto l'imputato non aveva provato né allegato che l'ordinanza medesima fosse stata revocata o impugnata). (Conf mass n 163826).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)