Sez. 3, Sentenza n. 3685 del 11/01/1984 Ud. (dep. 28/04/1984) Rv. 163826 - 01
EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINATA ALL'ADEMPIMENTO DELLO OBBLIGO DI DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA - ILLEGITTIMITÀ - MODIFICA DI CUI ALL'ART. 128 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 - RATIO - UNICA ECCEZIONE: DEFINITIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE: INOSSERVANZA DI NORME PER OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO.*
EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINATA ALL'ADEMPIMENTO DELLO OBBLIGO DI DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE ABUSIVA - ILLEGITTIMITÀ - MODIFICA DI CUI ALL'ART. 128 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 - RATIO - UNICA ECCEZIONE: DEFINITIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE: INOSSERVANZA DI NORME PER OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO.*
Deve considerarsi illegittima la pronuncia del giudice che sottoponga la concessione del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena alla condizione dell'adempimento di una ordinanza del sindaco di demolizione di un manufatto abusivo entro un termine stabilito dal giudice dal passaggio in giudicato della sentenza. Ciò perché si realizzerebbe una indebita ingerenza della autorità giudiziaria in un settore di Competenza della autorità amministrativa, la quale in materia può adottare provvedimenti di varia natura e si vanificherebbe il diritto del privato di ricorrere avverso il provvedimento del sindaco agli organi della giustizia amministrativa. Tale illegittimità permane anche dopo la modifica dell'art. 165 cod. pen., con legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, perché l'art. 128 della legge in questione prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato "salvo che la legge disponga altrimenti". La pronuncia del giudice, relativa alla concessione condizionata del beneficio, può considerarsi legittima solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia definitivo o perché la pubblica amministrazione è pervenuta ad adottare un provvedimento che non ammette ulteriori alternative o perché il provvedimento è divenuto definitivo a causa di un mancato ricorso dell'interessato agli organi della giustizia amministrativa o a causa del rigetto di un eventuale ricorso avverso il provvedimento stesso. (fattispecie relativa a mancata osservanza delle norme previste per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio). (V mass n 133955; (V mass n 134329; (V mass n 134879; (V mass n 159648; (Conf mass n 160879).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)