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Sez. L, Ordinanza n. 10734 del 22/04/2024 (Rv. 670998-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Forma scritta a pena di nullità - Verbale della procedura di conciliazione ex art. 7 l. n. 604 del 1966 - Esito negativo della conciliazione - Comunicazione di licenziamento formulata nel verbale conclusivo - Integrazione del requisito della forma scritta - Condizioni - Necessità di successiva comunicazione scritta del licenziamento - Insussistenza.
Stato
decisa il 2024-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670998-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA

La comunicazione di licenziamento formulata nel verbale di chiusura della procedura prevista dall'art. 7 della l. n. 604 del 1966, che ha attestato il fallimento del tentativo di conciliazione imposto dalla norma, integra il requisito della forma scritta, purché siano osservate le ulteriori prescrizioni in tema di licenziamento, sicché non è necessario che la comunicazione scritta dello stesso intervenga successivamente, in contesto distinto dal verbale redatto in sede d'incontro davanti alla commissione di conciliazione.

Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)