Sez. L, Sentenza n. 12499 del 19/07/2012 (Rv. 623274 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Forma scritta ex art. 2 della legge n. 604 del 1966 - Modalità specifiche di comunicazione - Previsione - Insussistenza - Comunicazione a mezzo di ufficiale di polizia giudiziaria - Sufficienza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA
In tema di forma del licenziamento, l'art. 2 della legge n. 604 del 1966 esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione. Pertanto, è efficace il licenziamento comunicato a mezzo di ufficiale di polizia giudiziaria, ancorché quest'ultimo sia sprovvisto dei requisiti soggettivi per procedere ad una vera e propria notifica.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)