Sez. 5, Sentenza n. 9957 del 16/04/2008 (Rv. 602915 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Anticipazione sull'indennità di buonuscita percepita in epoca successiva al 1 gennaio 1980 - IRPEF - Soggezione - Configurabilità - Fondamento - Applicabilità del regime fiscale introdotto dalla legge n. 482 del 1985, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986 - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE
In tema di IRPEF, l'anticipazione sull'indennità di fine rapporto è assoggettabile ad imposizione, trattandosi di erogazione economica che trova la sua causa nel rapporto di lavoro; ove l'indennità sia stata corrisposta dopo il 1° gennaio 1980, trovano applicazione i criteri di tassazione più favorevoli al contribuente introdotti dalla legge 26 settembre 1985, n. 482 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986).
Riferimenti normativi: Legge 26/09/1985 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)