Sez. 5, Sentenza n. 18114 del 08/09/2004 (Rv. 576890 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Indennità di buonuscita - Ritenuta IRPEF operata dall'ENPAS - Rimborso - Liquidazione dell'indennità anteriormente all'1 gennaio 1980 - Termine decadenziale ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Liquidazione effettuata a decorrere da detta data - Disciplina più favorevole dettata dagli artt. 4 e 5 della legge n. 482 del 1985 - Applicabilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
In tema di IRPEF, la domanda di rimborso della ritenuta operata dall'ENPAS sull'indennità di buonuscita corrisposta al dipendente statale collocato a riposo è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - vertendosi in tema di "versamento diretto" e non di "ritenuta diretta" -, ove si tratti di indennità liquidata anteriormente all'1 gennaio 1980, mentre, in caso di liquidazione effettuata a decorrere da detta data e di giudizio pendente relativamente alla richiesta di detassazione, la decadenza è esclusa dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985, n. 482, che prevedono l'operatività dei nuovi criteri di tassazione "in ogni caso", su semplice istanza dell'interessato.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)