Sez. L, Sentenza n. 16614 del 28/07/2011 (Rv. 618759 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Art. 8, legge n. 1035 del 1939 - Personale medico di ruolo - Contribuzione obbligatoria - A favore della cassa pensione dei sanitari - Necessità - Conseguenza - Versamenti all'INPS - Indebito - Utilizzabilità ai fini pensionistici - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di previdenza sociale, il personale medico di ruolo, nel regime disciplinato dall'art. 8 della legge n. 1035 del 1939 (applicabile "ratione temporis"), doveva essere obbligatoriamente iscritto alla cassa pensione dei sanitari alla quale andavano versati i relativi contributi, senza che fosse possibile, in relazione al medesimo periodo, un versamento obbligatorio a favore dell'INPS. Ne consegue che, ove siano stati indebitamente corrisposti i contributi all'INPS, il relativo versamento non è utilizzabile ai fini della maturazione del diritto alla pensione, né assume rilievo la successiva contribuzione volontaria che resta priva di causa in assenza di contributi obbligatori utili.
Riferimenti normativi: Legge 06/07/1939 num. 1035 art. 8, Legge 11/04/1955 num. 379 CORTE COST., Legge 24/10/1962 num. 1593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)