Sez. L, Sentenza n. 394 del 17/01/1998 (Rv. 511674 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Duplice copertura assicurativa, obbligatoria e facoltativa - Ammissibilità prima del d.P.R. n. 1432 del 1971 - Prosecuzione delle coperture volontarie autorizzate precedentemente - Legittimità ex d.P.R. n. 1432 del 1971 - Conseguenze - Riscatto a pagamento del periodo preruolo da parte di medico ospedaliero iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari - Annullamento della posizione contributiva presso l'INPS ex art. 22 legge n. 315 del 1967 - Esclusione - Fattispecie relativa al conseguimento di pensione presso l'INPS in base a contributi per lo stesso periodo riscattato presso detta Cassa e successivi versamenti volontari.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ
In relazione al quadro normativo preesistente all'entrata in vigore del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432 - il quale, facendo salve, con l'art. 11, le prosecuzioni volontarie autorizzate anteriormente, evidenzia la pregressa possibilità di una duplice copertura di assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), delle quali una obbligatoria e l'altra volontaria - deve escludersi, con riferimento al riscatto da parte di medico ospedaliero, iscritto obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni ai sanitari a norma della legge 24 ottobre 1962 n. 1593, del servizio preruolo ai sensi della legge 6 luglio 1939 n. 1035, con onere a suo carico, salva la riduzione prevista per tale tipo di riscatto dall'art. 34 della legge 11 aprile 1955 n. 379, l'applicabilità della regola dell'annullamento della pregressa posizione contributiva presso l'INPS prevista dall'art. 22 della legge 3 maggio 1967 n. 315 in riferimento al diverso tipo di riscatto di cui all'art. art. 39 della citata legge n. 379 del 1955, caratterizzato dal trasferimento dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ad una speciale Cassa di previdenza (in occasione dell'adesione di enti di diritto pubblico alle Casse di previdenza amministrate dal Ministero del Tesoro) e del versamento da parte del dipendente della sola somma necessaria a conguaglio. (Nella specie, sulla base del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva affermato il diritto dell'assicurato alla pensione da lui maturata sulla base dei contributi versati all'INPS per il servizio poi riscattato presso la Cassa per le pensioni ai sanitari e della successiva contribuzione volontaria).
Riferimenti normativi: Legge 11/04/1955 num. 379 art. 34, Legge 11/04/1955 num. 379 art. 39, Legge 06/07/1939 num. 1035 CORTE COST., Legge 24/10/1962 num. 1593, Legge 03/05/1967 num. 315 art. 22, DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)