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Sez. U, Ordinanza n. 587 del 25/08/1990 (Rv. 469054 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - CONTROVERSIA IN MATERIA DI RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO DEL DIPENDENTE MUNICIPALE - STATUIZIONE SULLA QUALIFICA E SUL LIVELLO RETRIBUTIVO - QUESTIONE CIRCA LA LEGITTIMITÀ DEL PREVIO RIFERIMENTO ALLE DIMENSIONI TERRITORIALI DELL'ENTE DATORE DI LAVORO - DEDUCIBILITÀ CON RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469054-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - CONTROVERSIA IN MATERIA DI RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO DEL DIPENDENTE MUNICIPALE - STATUIZIONE SULLA QUALIFICA E SUL LIVELLO RETRIBUTIVO - QUESTIONE CIRCA LA LEGITTIMITÀ DEL PREVIO RIFERIMENTO ALLE DIMENSIONI TERRITORIALI DELL'ENTE DATORE DI LAVORO - DEDUCIBILITÀ CON RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Rispetto alla pronuncia, con la quale il giudice amministrativo di secondo grado, in materia di rapporto di pubblico impiego del dipendente municipale, abbia statuito sulla qualifica e sul livello retributivo del dipendente medesimo, la questione circa la legittimità o meno del riferimento, al fine di tale statuizione, alle dimensioni territoriali dell'ente datore di lavoro, non attiene alla giurisdizione, né, in particolare, può configurare uno sconfinamento di detto giudice in valutazioni di merito riservate all'amministrazione, e, pertanto, non è deducibile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. (V 456/77, mass n 384004).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)