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Sez. 1 - , Ordinanza n. 4514 del 14/02/2019 (Rv. 652729 - 03)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Fallimento - Crediti non riscossi - Disciplina precedente al d.lgs. n. 107 del 2006 - Assegnazione ai creditori insoddisfatti - Esclusione - Violazione art. 1 Primo Protocollo aggiuntivo CEDU - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652729-03

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

La disciplina di cui all'art. 117, comma 3, l. fall., antecedente alle modifiche di cui all'art. 107, d.lgs. n. 5 del 2006 (che ha introdotto i commi 4 e 5 della predetta norma), nel prevedere l'efficacia liberatoria del deposito presso l'istituto di credito, escludendo la possibilità di un riparto supplementare delle somme spettanti ai creditori che non si siano presentati a riscuoterle o che siano rimasti irreperibili, non contrasta con l'art. 1 Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU in quanto relativa a somme definitivamente fuoriuscite dalla disponibilità del fallimento e rispetto alle quali i creditori rimasti insoddisfatti non sono titolari di alcun diritto e non possono lamentare alcuna privazione della proprietà.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 117, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 107, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)