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Sez. 1, Ordinanza n. 18571 del 08/07/2025 (Rv. 674917-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Amministrazione straordinaria - Creditori irreperibili - Somme non riscosse ex art. 117, comma 3, l. fall., vigente ante d.lgs. n. 5 del 2006 - Deposito delle somme presso istituto di credito - Riottenimento della disponibilità delle somme depositate - Attribuzione ai creditori garanti escussi e non inclusi nello stato passivo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674917-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

In tema di amministrazione straordinaria, le somme non riscosse dai creditori irreperibili in esito al riparto finale, ai sensi dell'art. 117, comma 3, l.fall. - nel testo applicabile alle procedure instaurate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 ed estensibile alla procedura di amministrazione straordinaria in virtù del combinato disposto degli artt. 1, ult. comma, del d.l. n. 26 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 95 del 1979, e 213, ult. comma, l.fall. - non possono essere svincolate e ripartite fra gli altri creditori - quali i garanti escussi e non inclusi nello stato passivo - poiché detta disciplina prevede un'efficacia liberatoria per la procedura una volta avvenuto il deposito delle somme presso l'istituto di credito, che impedisce alla procedura di riottenerne la disponibilità ed esclude pertanto la possibilità di un riparto supplementare.

Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 107, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 117 com. 3, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)