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Sez. 3, Sentenza n. 10303 del 21/06/2012 (Rv. 623138 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Età del danneggiato da assumere a parametro della liquidazione - Età corrispondente al momento di cessazione dell'invalidità temporanea - Necessità.
Stato
decisa il 2012-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623138-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)