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Sez. 3 - , Sentenza n. 3121 del 07/02/2017 (Rv. 642722 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Danno biologico permanente – Liquidazione – Parametro – Età del danneggiato al momento di cessazione dell’invalidità temporanea – Necessità.
Stato
decisa il 2017-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642722-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 138, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)