Sez. L - , Ordinanza n. 22299 del 25/09/2017 (Rv. 645445 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Pensione di anzianità - Riscatto contributivo - Effetti - Momento di presentazione della domanda di riscatto - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
In tema di pensione di anzianità, il riscatto dei contributi determina, sulla posizione dell’assicurato, gli stessi effetti del relativo versamento, senza che rilevino le diverse modalità di calcolo vigenti all’epoca della presentazione della domanda di riscatto.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)