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Sez. L, Sentenza n. 6568 del 18/03/2010 (Rv. 612479 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Riscatto dei periodi di lavoro prestato all'estero - Modalità - Effetti - Decorrenza della pensione - Coincidenza con la domanda di riscatto - Esclusione - Fondamento - Condizioni - Versamento della riserva matematica e delle quote di pensione tra data della decorrenza e della domanda.
Stato
decisa il 2010-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612479-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

La facoltà di riscatto dei periodi di lavoro prestato all'estero senza copertura assicurativa, prevista dall'art. 51, secondo comma, della legge n. 153 del 1969, va esercitata nei modi previsti dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, che, all'ultimo comma, stabilisce l'obbligo del datore di lavoro o del lavoratore di versare all'INPS la riserva matematica "calcolata in base alle tariffe che saranno determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale". Ne consegue che la decorrenza della pensione non coincide necessariamente con il momento dell'esercizio della facoltà di riscatto, dovendosi ritenere tempestivi i contributi versati ai sensi del citato art. 13 in corrispondenza dei periodi cui si riferisce la mancanza di contribuzione, fermo restando che la costituzione della rendita presuppone il versamento, oltre alla riserva matematica, anche del capitale necessario alla copertura delle quote di pensione per il periodo compreso tra la data di decorrenza di quest'ultima e la data della domanda.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 51, DM Lavoro e previdenza sociale 19/02/1981 all. 2 com. 5 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)