Sez. 2, Sentenza n. 40795 del 17/09/2024 Cc. (dep. 06/11/2024) Rv. 287133-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Forme della dichiarazione o dell'elezione di domicilio - Indicazione, senza formule sacramentali, del domicilio di fatto nel corpo della procura ad impugnare - Sufficienza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'
Non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. l'indicazione, pur se con l'uso di formule non sacramentali, del domicilio di fatto nel corpo della procura ad impugnare, sottoscritta dal ricorrente (nella specie genitore esercente la potestà su imputato minorenne), autenticata dal difensore e depositata contestualmente all'atto di appello, posto che tale atto costituisce espressione della volontà di ricevere le notificazioni o le comunicazioni presso tale domicilio ed è riferibile, senza incertezze, al soggetto interessato.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)