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Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011 Ud. (dep. 10/01/2012) Rv. 251500 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - NOTIFICAZIONI | Notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare - Eccezione di incompletezza della notificazione - Omessa indicazione, nella relata, della mancanza di persone abilitate a ricevere il plico - Nullità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251500-01

UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - NOTIFICAZIONI

È legittima la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, quando la rilevata mancanza delle persone abilitate a ricevere il piego non sia stata riferita dall'ufficiale giudiziario, o dall'agente postale, mediante l'utilizzo di formule sacramentali o la pedissequa ripetizione della dizione normativa, trattandosi di una situazione di fatto che può essere certificata o risultare in modo inequivocabile da numerose altre attestazioni, relative al fatto di avere trovato il domicilio chiuso, di non avere avuto risposta, di non avere trovato alcuno, ovvero di essere stati costretti a procedere mediante deposito dell'atto e immissione dell'avviso nella cassetta postale. (Fattispecie in cui l'ufficiale postale aveva omesso di specificare formalmente nella relata la mancanza o la inidoneità delle persone abilitate a ricevere il plico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)