Sez. 3, Sentenza n. 22618 del 11/12/2012 (Rv. 624306 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - IN GENERE | Preclusione della costituzione del contumace successiva all'udienza di rimessione al collegio - "Ratio" - Conseguenze - Eccezioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - IN GENERE
La preclusione della costituzione del contumace successiva all'udienza di rimessione della causa al collegio, sancita dall'art. 293 cod. proc. civ., risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché, una volta chiusa tale udienza, la costituzione del contumace non è più ammessa, salvo che la causa, per qualsiasi ragione, torni alla fase istruttoria. (Principio enunciato riguardo a un giudizio di rinvio soggetto al rito anteriore alla legge n. 353 del 1990).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)