Sez. 3, Sentenza n. 11136 del 27/07/2002 (Rv. 556342 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - IN GENERE | Costituzione del contumace successivamente alla udienza di rimessione della causa al collegio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - IN GENERE
La preclusione posta dall'art. 293 cod. proc. civ. alla costituzione del contumace in un momento successivo all'udienza di rimessione della causa al collegio risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché, una volta chiusa la suddetta udienza, non è possibile, salvo che la causa per qualsiasi ragione ritorni alla fase istruttoria, una successiva costituzione del contumace.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)