Sez. 2, Sentenza n. 5802 del 01/02/1985 Ud. (dep. 14/06/1985) Rv. 169742 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - OMESSA CITAZIONE DEL NON APPELLANTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - OMESSA CITAZIONE DEL NON APPELLANTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
La omessa citazione del coimputato non appellante per il giudizio di secondo grado, non dà luogo a nullità, ma ad una mera irregolarità, in quanto la citazione medesima è diretta soltanto a consentire la richiesta al giudice di appello della estensione dell'eventuale accoglimento dei motivi presentati dal coimputato impugnante, e siffatta richiesta può essere anche formulata in Sede di esecuzione con separato giudizio. (Conf sez. V 24 ottobre 1980, camardella).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)