Sez. 1, Sentenza n. 3310 del 13/10/1986 Cc. (dep. 22/12/1986) Rv. 174685 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - GIUDIZIO DI APPELLO - OMESSA CITAZIONE DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE O CHE NON ABBIA PRESENTATO I MOTIVI - PRECLUSIONE DELL'EFFETTO ESTENSIVO DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - GIUDIZIO DI APPELLO - OMESSA CITAZIONE DEL COIMPUTATO NON APPELLANTE O CHE NON ABBIA PRESENTATO I MOTIVI - PRECLUSIONE DELL'EFFETTO ESTENSIVO DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'omessa citazione del coimputato non appellante, o che non abbia presentato i motivi, al quale possono giovare i motivi di gravame dei coimputati, non comporta la nullità del decreto di citazione, poiché l'effetto estensivo resta impregiudicato, sia perché può essere applicato d'ufficio, in virtù del principio secondo cui appellanti e non appellanti debbono beneficiare delle modificazioni oggettive e favorevoli, in fatto e in diritto, della sentenza di primo grado, sia perché l'effetto stesso può esser fatto valere dall'interessato anche in Sede esecutiva. (Conf mass n 169742; (Conf mass n 156427; (Conf mass n 148509; (Conf mass n 137245).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)