Sez. 2, Sentenza n. 8314 del 23/10/1972 Ud. (dep. 12/12/1972) Rv. 122628 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - NOZIONE - NECESSITA DI RIFERIMENTO A FORZE OCCULTE O A CREDENZE SUPERSTIZIOSE - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - NOZIONE - NECESSITA DI RIFERIMENTO A FORZE OCCULTE O A CREDENZE SUPERSTIZIOSE - ESCLUSIONE.*
La nozione di pericolo immaginario, ai fini della circostanza aggravante del delitto di truffa prevista dall'art 640 comma secondo n 2 cod pen, ha il significato di pericolo inesistente, che viene fatto credere come reale alla persona offesa, si che assume la natura di un raggiro: non puo trattarsi di pericolo reale, perche la rappresentazione di un pericolo reale, sia prossimo o remoto, non puo, evidentemente, costituire ne artificio ne raggiro e, se il pericolo puo essere tramutato in danno, integra una minaccia e da luogo al reato di estorsione. In particolare, il pericolo immaginario puo essere riferito, ma non e necessariamente riferibile, a forze soprannaturali od occulte o a credenze superstiziose. (V 114820, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)