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Sez. 6, Sentenza n. 680 del 02/02/1996 Cc. (dep. 26/03/1996) Rv. 204793 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere | Terzo soggetto in favore del quale è disposta la misura - legittimazione del predetto a proporre istanza di restituzione - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1996-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204793-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere

Quando attraverso il sequestro preventivo, si mira ad impedire il protrarsi o l'aggravamento delle conseguenze del reato in danno della parte offesa dal reato, deve ritenersi che il terzo che non contesta la sussistenza e la permanenza dei requisiti di applicabilità della misura disposta "in favore suo" e nei confronti dell'autore del reato, possa ex art. 263 cod. proc. pen. chiedere l'assegnazione e la restituzione della cosa; invero l'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che per il sequestro preventivo si applicano le disposizioni relative a quello probatorio, tra cui la citata suddetta norma in tema di restituzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 84, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 84, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)