Sez. 2, Sentenza n. 43424 del 22/10/2003 Cc. (dep. 12/11/2003) Rv. 228192 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE | Restituzione in favore di soggetto diverso da quello al quale il bene è stato appreso - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di truffa.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE
In tema di sequestro, il giudice con la restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non più necessari a scopo di prova deve ripristinare lo status quo anteriore all'imposizione del vincolo. Ne consegue che, là dove ne risulti pacifica la proprietà, la restituzione va disposta in favore del soggetto al quale è stata sottratta la disponibilità dei beni sequestrati, non potendo il giudice in tale sede anticipare la risoluzione di una eventuale controversia civile a favore di soggetto diverso (fattispecie relativa ad un immobile sequestrato all'indagato in relazione al reato di truffa, nella quale la Corte ha ritenuta corretta la decisione del giudice delle indagini preliminari di restituire all'indagato, anziché alla parte offesa, il predetto bene).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)