Sez. 2, Sentenza n. 7697 del 23/06/1992 (Rv. 477887 - 01)
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Contrasto di giudicati | Configurabilità - Condizioni - Riferimento all'oggetto degli accertamenti contenuti nella sentenza avente autorità di cosa giudicata - Valutazione del giudice della revocazione - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Contrasto di giudicati
Ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ. perché una sentenza possa considerarsi contraria ad un precedente giudicato, occorre che tra i due giudizi esista identità di soggetti ed oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli elementi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio rispetto agli elementi distintivi delle decisione emessa per prima. La contrarietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata è poi ipotizzabile solo in relazione all'oggetto degli accertamenti in essa racchiusi. L'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie la decisione di merito confermata dalla S.C. aveva negato il contrasto tra giudicati sul rilievo che in una prima decisione l'obbligo imposto alla parte di arretrare la propria costruzione si fondava sulla violazione dell'art. 907, comma terzo, cod. civ. e quindi sulla lesione di un diritto reale, laddove in una seconda decisione la condanna a munire la luce di una inferriata era fondata su di una obbligazione contrattuale assunta dalla parte).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)