Sez. 1, Sentenza n. 13870 del 11/12/1999 (Rv. 532021 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI | Configurabilità - Condizioni - Precedente sentenza avente ad oggetto un fatto costituente antecedente logico - Esclusione - Inerenza all'oggetto degli accertamenti contenuti nella sentenza avente autorità di cosa giudicata - Necessità - Valutazione del giudice della revocazione - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI
Ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ., perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, restando poi la contrarietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all'oggetto degli accertamenti in essa racchiusi, e risultando l'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice della revocazione, che aveva ritenuto sussistere diversità di "petitum" e di "causa petendi" tra due procedimenti originati dalla requisizione per acquisto di una nave, il primo dei quali, avente ad oggetto la relativa indennità, con riferimento alla valutazione della nave stessa, e, in subordine, all'ingiustificato arricchimento ottenuto dal Governo italiano, che avrebbe ricevuto da quello argentino - con il quale era stata convenuta la vendita - un prezzo superiore, si era concluso, con sentenza ormai definitiva, a seguito del mancato accoglimento del ricorso per cassazione, con il rigetto della domanda della ditta intestataria della nave, mentre nel secondo procedimento, nel quale, a fondamento della richiesta di pagamento delle somme corrisposte dal Governo argentino a quello italiano per la vendita della nave, erano state dedotte la insussistenza, la invalidità ed inefficacia del decreto di requisizione della nave stessa, la cui legittimità era stata, invece, ritenuta nel primo giudizio quale presupposto della pronuncia della Cassazione, ma solo come antecedente logico della decisione, la Corte di merito, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto tale illegittimità, condannando gli appellati al pagamento delle somme richieste.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)