Sez. L, Sentenza n. 6103 del 21/05/1992 (Rv. 477309 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere | Continuazione del rapporto con l'originario datore di lavoro da parte di alcuni lavoratori - Pretese di questi ultimi nei confronti dell'imprenditore cessionario - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere
La disposizione dell'art. 2112 cod. civ., che per il caso di trasferimento di azienda nel suo complesso o di parte autonoma di essa prevede gli effetti della continuazione alle dipendenze del cessionario del rapporto di lavoro in corso con il cedente, trova applicazione nell'ipotesi di sostituzione nella titolarità della azienda (o di parte di essa, che sia rimasta immutata nella sua entità organica) a condizione che i dipendenti continuino a lavorare, senza soluzione di continuità, presso l'azienda o parte di essa, alle dipendenze del cessionario, anche dopo il mutamento del titolare dell'azienda. Pertanto, nel caso di cessione di parte della azienda, ove uno più o lavoratori non passino con i beni ceduti al nuovo imprenditore, ma continuino il rapporto di lavoro con l'originario datore di lavoro nella sopravvissuta azienda di costui, la fattispecie prevista dall'art. 2112 cod. civ. non si verifica e i lavoratori non passati alle dipendenze del nuovo imprenditore non possono vantare diritti nei confronti di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)