Sez. L, Sentenza n. 11422 del 30/08/2000 (Rv. 539899 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Trasferimento di un ramo d'azienda - Disciplina ex art. 47 legge n. 428/1990 e 2112 cod. civ. - Garanzia della continuazione del rapporto di lavoro e dei diritti acquisiti - Configurabilità - Limiti - Diritto del lavoratore interessato al passaggio alla nuova impresa - Insussistenza - Patto tra alienante e acquirente sulla esclusione di alcuni lavoratori dal transito alle dipendenze del secondo - Validità - Fattispecie relativa a ritenuta inapplicabilità "orizzontale" della direttiva comunitaria.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In caso di trasferimento di un ramo di azienda, l'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e l'art. 2112 cod. civ. (in parte modificato dal citato art. 47, comma terzo) garantiscono la continuazione del rapporto e la salvaguardia dei diritti acquisiti (salva la facoltà dell'alienante, prevista dall'art. 47, comma quarto, di esercitare il recesso, nel rispetto della normativa sui licenziamenti), ma non il passaggio alle dipendenze dell'impresa cessionaria di tutti i lavoratori già addetti al ramo ceduto, sicché l'esclusione di taluni lavoratori dal passaggio alla impresa cessionaria, prevista nell'accordo concluso dalle imprese interessate a seguito dell'espletamento a norma di legge della procedura di consultazione sindacale, non può ritenersi lesiva dei diritti dei suddetti lavoratori. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non rilevante l'interpretazione della direttiva comunitaria in materia, stante la non configurabilità di una sua efficacia - cosiddetta orizzontale - sugli specifici rapporti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)