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Sez. 3, Sentenza n. 2363 del 28/06/1969 (Rv. 341801 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - NOZIONE - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO.*
Stato
decisa il 1969-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341801-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - NOZIONE - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO.*

Per soddisfare l'esigenza che sia a fondamento della disposizione dell'art. 342 cod.proc.civ., sebbene non sia necessaria una rigorosa specificazione dei motivi di appello, occorre pero che le doglianze siano indicate con la chiara volonta di sottoporle all'esame del giudice del gravame in modo da delimitare il campo del riesame della controversia, senza ingenerare, incertezze sul quantum appellatum. In particolare, e indispensabile, in relazione al contenuto della sentenza appellata, specificare i punti ed i capi impugnati, le ragioni per cui la riforma e chiesta, i rilievi posti a base dell'impugnazione, si che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. La mancata soddisfazione di tale esigenza importa l'inammissibilita dell'appello. (V. 3869-68, mass. N.337337 2060-68, mass. N.334181 1489-68, mass. N. 333150 775-68, mass. N.332042).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)