Sez. 1, Sentenza n. 2224 del 29/10/1970 (Rv. 348368 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONI D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONI - ESTREMI - DELIMITAZIONI DEL CAMPO DEL RIESAME - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONI D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONI - ESTREMI - DELIMITAZIONI DEL CAMPO DEL RIESAME - SUFFICIENZA.*
Per soddisfare l'esigenza, che sta a fondamento della disposizione dell'art 342 cod proc civ sebbene non sia necessaria una rigorosa specificazione dei motivi di appello, occorre pero che le doglianze siano indicate con la chiara volonta di sottoporle all'esame del giudice del gravame in modo da delimitare il campo del riesame della controversia, senza ingenerare incertezze sul quantum appellatum. Tale principio trova applicazione rispetto al gravame proposto, ex art 38 del RD 8 luglio 1937, n 1526, avverso la decisione della commissione provinciale delle imposte. L'espressione 'per evidente errore di apprezzamento in ordine al reale valore in comune commercio degli immobili trasferitì contiene una formulazione succinta, ma specifica del motivo d'impugnazione, perche fa espresso riferimento al parametro comparativo ('valore in comune commerciò) specificamente previsto dall'art 16 del DL 7 agosto 1936, n 1639. (sulla prima parte Conf 2363'69, mass 341801).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)