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Sez. 2, Sentenza n. 1264 del 26/02/1979 (Rv. 397496 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA DELLA PRESTAZIONE PER EQUIVALENTE - ASSOGGETTAMENTO DELLA CONDANNA AL RISARCIMENTO ALLA CONDIZIONE DELLA UTILIZZAZIONE EFFETTIVA DELLA SOMMA PER LA ELIMINAZIONE DELLA CAUSA E DELLE CONSEGUENZE DEL DANNO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397496-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA DELLA PRESTAZIONE PER EQUIVALENTE - ASSOGGETTAMENTO DELLA CONDANNA AL RISARCIMENTO ALLA CONDIZIONE DELLA UTILIZZAZIONE EFFETTIVA DELLA SOMMA PER LA ELIMINAZIONE DELLA CAUSA E DELLE CONSEGUENZE DEL DANNO - INAMMISSIBILITA.*

In tema di risarcimento dei danni, una volta determinata l'entita della prestazione per equivalente idonea alla completa restitutio in integrum del patrimonio del danneggiato, non e possibile subordinare la condanna al risarcimento alla condizione che il danneggiato utilizzi effettivamente la somma a lui assegnata dal giudice per eliminare la causa e le conseguenze del danno, poiche il debitore, ottenuta la completa reintegrazione del suo patrimonio, ben puo disporre del corrispondente importo nel modo che credera piu opportuno, restando in ogni caso liberati gli obbligati. (V 619/74, mass n 368424).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)