Sez. 3, Sentenza n. 619 del 08/03/1974 (Rv. 368424 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - AMBITO DEL RISARCIMENTO - INTERO PREGIUDIZIO - RISARCIBILITA - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE - UTILIZZAZIONE AD ALTRI FINI - DIRITTO DEL DANNEGGIATO - FATTISPECIE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - AMBITO DEL RISARCIMENTO - INTERO PREGIUDIZIO - RISARCIBILITA - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE - UTILIZZAZIONE AD ALTRI FINI - DIRITTO DEL DANNEGGIATO - FATTISPECIE.*
In tema di Determinazione del quantum risarcibile, la liquidazione del danno non deve essere necessariamente contenuta entro i limiti del valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio che dal danneggiamento e derivato al creditore, in quanto il risarcimento e diretto alla completa restitutio in integrum (in Forma specifica o per equivalente) del patrimonio del danneggiato. Ne, chiesto ed ottenuto il risarcimento per equivalente in una somma che superi il valore del bene danneggiato, il debitore che ha cagionato il danno puo dolersi, sotto il profilo di un ingiustificato arricchimento, che il danneggiato, invece di utilizzare il tantundem assegnatogli dal giudice per eliminare la causa e le conseguenze del danno, preferisca impiegarlo ad altri fini. (nella specie il risarcimento del danno, consistente nella spesa per la rimozione di un manto bituminoso riversatosi su di un fondo, superava il valore del fondo stesso calcolato capitalizzandone il reddito). (V 1150'68, mass n 332636).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)