Sez. 2, Sentenza n. 2500 del 10/04/1986 (Rv. 445596 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE - DOVERI DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE - VIOLAZIONE - INERZIA COSCIENTE E VOLONTARIA - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE - DOVERI DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE - VIOLAZIONE - INERZIA COSCIENTE E VOLONTARIA - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Poiché nella fase di esecuzione del contratto le parti, al fine di conservare integre le reciproche ragioni, devono comportarsi con correttezza e secondo buona fede, anche la mera inerzia cosciente e volontaria, che sia di ostacolo al soddisfacimento del diritto della controparte, ripercuotendosi negativamente sul risultato finale avuto di mira nel regolamento contrattuale degli opposti interessi, contrasta con i doveri di correttezza e di buona fede e può configurare inadempimento. (nella specie, la S.C., in applicazione del su riportato principio, ha ritenuto che correttamente la Corte del merito aveva ravvisato l'inadempimento del promittente venditore, che aveva omesso di espletare tempestivamente le pratiche amministrative richieste per il rilascio della licenza edilizia, necessaria per la costruzione dell'edificio in cui era compreso l'appartamento oggetto del preliminare di vendita, tenendo conto che, pur in difetto di un termine convenzionale per il compimento di quelle pratiche, la suddetta inerzia aveva superato congrui limiti di tolleranza).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)