Sez. 3, Sentenza n. 8351 del 13/11/1987 (Rv. 455921 - 01)
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE - IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALE O ARTIGIANA - SUBLOCAZIONE O CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITAMENTE ALLA LOCAZIONE O ALLA CESSIONE DELL'AZIENDA - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE - MANCANZA - INVALIDITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE - IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALE O ARTIGIANA - SUBLOCAZIONE O CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITAMENTE ALLA LOCAZIONE O ALLA CESSIONE DELL'AZIENDA - PREVIA COMUNICAZIONE AL LOCATORE - MANCANZA - INVALIDITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'art. 5 della legge n. 19 del 1963, che consente al conduttore la cessione del contratto di locazione di immobile adibito all'Esercizio di attività commerciale od artigianale, senza il consenso del locatore (il quale può solo opporsi entro breve termine per gravi motivi), purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, non esonera il locatore da quei correlativi adempimenti accessori, ispirati a correttezza e buona fede nonché a solidarietà sociale, che consentono il pieno soddisfacimento di tale diritto riconosciuto al conduttore dalla legge. (nella specie, la suprema Corte ha confermato la sentenza dei giudici del merito che avevano riconosciuto costituire inadempimento, potenzialmente idoneo a produrre un danno risarcibile per il conduttore, la condotta dal locatore il quale, con inerzia cosciente e volontaria, aveva rifiutato la "volturazione" del contratto di locazione, necessaria al cessionario per l'espletamento delle pratiche amministrative per il rilascio, a nome proprio, delle autorizzazioni per l'Esercizio dell'attività nel locale ceduto). (V 960/86, mass n 444483; (V 2500/86, mass n 445596).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Proc. Civ. art. 278, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)