diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3031 del 26/08/1969 (Rv. 342936 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - FORMA - ATTI DIVERSI DAL RICORSO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342936-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - FORMA - ATTI DIVERSI DAL RICORSO - VALIDITA - CONDIZIONI.*

La riassunzione del processo interrotto deve avvenire nelle forme e nei modi stabiliti dagli artt 303 e 305 cod proc civ, dovendosi considerare irrituale la prosecuzione del giudizio attuata diversamente. Tuttavia, in applicazione del principio generale sancito nell'ultimo comma dell'art 156 cod proc civ, i vizi del mezzo di prosecuzione non possono essere dedotti, ai fini della nullita degli Atti processuali conseguenti, ove risulti raggiunto lo scopo di rendere nuovamente riattivato, purche nella sua composizione integrale, il rapporto processuale quiescente. (nella specie, e stata ritenuta valida la riassunzione del processo effettuata nei confronti degli eredi mediante comparsa riassuntiva, anziche mediante il ricorso di cui all'art 303 cod proc civ, contenente tutti i requisiti prescritti a pena di nullita dall'art 163 dello stesso codice). (V 909-69, massima n 339287 2649-68, massima n 335173 441-68, massima n 331456 1327-65 299-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)