Sez. 3, Sentenza n. 403 del 15/02/1972 (Rv. 356306 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - FORMA - ATTO DIVERSO DAL RICORSO E DAL CORRELATIVO DECRETO - INVALIDITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - FORMA - ATTO DIVERSO DAL RICORSO E DAL CORRELATIVO DECRETO - INVALIDITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La irritualita della riassunzione del processo attuata con notifica di citazione o di comparsa, piuttosto che con la notificazione del ricorso e del decreto del giudice di fissazione dell'udienza secondo il disposto dell'art 303 cod proc civ trattandosi di forme non richieste a pena di nullita, non determina la invalidita del processo stesso se l'atto notificato contenga tutti gli elementi, soggettivi ed obiettivi, necessari a riattivare il rapporto processuale quiescente. (V 148'70, mass n 344911; 3031'69, mass n 342936; 3001'69, mass n 342890).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)