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Sez. 3, Sentenza n. 403 del 15/02/1972 (Rv. 356306 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - FORMA - ATTO DIVERSO DAL RICORSO E DAL CORRELATIVO DECRETO - INVALIDITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356306-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - FORMA - ATTO DIVERSO DAL RICORSO E DAL CORRELATIVO DECRETO - INVALIDITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La irritualita della riassunzione del processo attuata con notifica di citazione o di comparsa, piuttosto che con la notificazione del ricorso e del decreto del giudice di fissazione dell'udienza secondo il disposto dell'art 303 cod proc civ trattandosi di forme non richieste a pena di nullita, non determina la invalidita del processo stesso se l'atto notificato contenga tutti gli elementi, soggettivi ed obiettivi, necessari a riattivare il rapporto processuale quiescente. (V 148'70, mass n 344911; 3031'69, mass n 342936; 3001'69, mass n 342890).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)