Sez. 5 - , Ordinanza n. 20173 del 22/06/2022 (Rv. 665025 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Aiuto di stato - Incompatibilità con il mercato comune - Decisione della Commissione U.E. - Efficacia diretta nell’ordinamento interno - Ripetizione - Decadenza stabilita dal diritto nazionale - Rilevanza - Esclusione - Principio del legittimo affidamento - Violazione - Insussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione U.E., l'azione di ripetizione è soggetta al termine di prescrizione decennale, non trovando applicazione la decadenza, di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nonostante il rinvio dell'art. 24, comma 4, della l. n. 29 del 2006, anche alle norme in materia di riscossione - senza che tale disapplicazione si ponga in contrasto con il principio del legittimo affidamento del contribuente illegittimamente beneficiato, il quale, in mancanza di potere discrezionale dell'autorità nazionale, cessa di trovarsi in una situazione di incertezza non appena la Commissione dichiari l'incompatibilità dell'aiuto, ordinandone il recupero.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 25/01/2006 num. 29 art. 24 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)