Sez. L - , Ordinanza n. 15972 del 27/07/2020 (Rv. 658533 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE | Sgravi costituenti aiuti di Stato vietati dalla Commissione europea - Azione di recupero dell'ente previdenziale - Natura - Conseguenze - Termine prescrizionale applicabile - Ordinario - Inapplicabilità del termine ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995 - Fondamento.
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In tema di sgravi contributivi illegittimi, in quanto costituenti aiuti di Stato vietati dalla Commissione europea, l'azione dell'ente previdenziale volta al recupero degli sgravi non costituisce azione di restituzione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ma azione volta al pagamento della contribuzione differenziale, pari alla misura dell'aiuto di Stato recuperabile. Ne consegue che tale azione - alla cui proposizione è legittimato direttamente l'ente istituzionalmente deputato alla riscossione dei contributi - è soggetta al termine prescrizionale ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non a quello previsto per l'indebito, né a quello ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995, attesa l'autonomia giuridica dell'azione di recupero degli aiuti in questione (che è disciplinata da regole specifiche, è finalizzata al mero ripristino dello "status quo ante" e che prevede - a differenza dell'azione volta al pagamento dei contributi omessi - l'applicazione di interessi nella misura stabilita dalla Commissione e non anche delle sanzioni specifiche previste per l'omissione contributiva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Decisione Commissione CEE 11/05/1999 num. 128 art. 3, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)