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Sez. 2, Sentenza n. 870 del 20/03/1969 (Rv. 339235 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - CERTIFICATO - LIMITI - POTERE DEL GIUDICE DI VALUTARE LIBERAMENTE L'ESATTEZZA DELLE OPERAZIONI COMPIUTE E DAL PU E DELLE RELATIVE RISULTANZE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339235-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - CERTIFICATO - LIMITI - POTERE DEL GIUDICE DI VALUTARE LIBERAMENTE L'ESATTEZZA DELLE OPERAZIONI COMPIUTE E DAL PU E DELLE RELATIVE RISULTANZE - SUSSISTENZA.*

L'atto certificativo fa prova sino a querela di falso limitatamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, salva rimanendo per il giudice la facolta di valutare liberamente l'esattezza delle operazioni eseguite e delle relative risultanze ai fini della formazione del proprio convincimento. (V.2659-68, massima n.335190 864-68, massima n.332177).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)