Sez. 2, Sentenza n. 870 del 20/03/1969 (Rv. 339235 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - CERTIFICATO - LIMITI - POTERE DEL GIUDICE DI VALUTARE LIBERAMENTE L'ESATTEZZA DELLE OPERAZIONI COMPIUTE E DAL PU E DELLE RELATIVE RISULTANZE - SUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - CERTIFICATO - LIMITI - POTERE DEL GIUDICE DI VALUTARE LIBERAMENTE L'ESATTEZZA DELLE OPERAZIONI COMPIUTE E DAL PU E DELLE RELATIVE RISULTANZE - SUSSISTENZA.*
L'atto certificativo fa prova sino a querela di falso limitatamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, salva rimanendo per il giudice la facolta di valutare liberamente l'esattezza delle operazioni eseguite e delle relative risultanze ai fini della formazione del proprio convincimento. (V.2659-68, massima n.335190 864-68, massima n.332177).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)