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Sez. 1, Sentenza n. 641 del 29/01/1979 (Rv. 396793 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DI UNA CONTRAVVENZIONE DEPENALIZZATA AL CODICE DELLA STRADA REDATTO DA UN VIGILE URBANO - EFFICACIA PROBATORIA - FATTISPECIE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DEL NUMERO DI TARGA D'UNA AUTOMOBILE CHE AVEVA ATTRAVERSATO UN INCROCIO CON IL "ROSSO".*
Stato
decisa il 1979-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396793-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DI UNA CONTRAVVENZIONE DEPENALIZZATA AL CODICE DELLA STRADA REDATTO DA UN VIGILE URBANO - EFFICACIA PROBATORIA - FATTISPECIE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DEL NUMERO DI TARGA D'UNA AUTOMOBILE CHE AVEVA ATTRAVERSATO UN INCROCIO CON IL "ROSSO".*

Il verbale di accertamento di un'infrazione del codice stradale alla quale sia applicabile una sanzione amministrativa, redatto da un vigile urbano, ha l'efficacia probatoria dell'atto pubblico e fa fede fino a querela di falso, oltre che per la provenienza dal pubblico ufficiale che l'ha redatto, anche per quanto concerne le dichiarazioni delle parti o i fatti materiali che il verbalizzante attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui personalmente compiuti: cio non esclude, peraltro, la facolta del giudice di valutare liberamente l'esattezza delle operazioni eseguite e delle relative risultanze ai fini della formazione del proprio convincimento. (nella specie la suprema Corte ha affermato che il pretore, mentre non avrebbe potuto, in difetto di querela di falso, mettere in dubbio il fatto, attestato nel verbale dei vigili urbani, che un'automobile, nel giorno e nell'ora indicati, avesse attraversato un incrocio nonostante il semaforo rosso, aveva invece il potere-dovere di accertare, alla stregua di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie acquisite, se il rilevamento del numero di targa della stessa automobile, operato dai vigili urbani in condizioni tali da escludere che esso potesse essere il risultato della constatazione di un fatto percepito dai verbalizzanti direttamente e senza possibilita di errori, fosse veridico o meno). (V 3097/73, mass n 366859; (V 870/69, mass n 339235).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)