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Sez. 1, Sentenza n. 5816 del 03/07/1987 (Rv. 454209 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'AGENTE - ERRORE SUL FATTO NON DETERMINATO DA COLPA - PRINCIPIO GENERALE - VENDITA DA PARTE DELL'EDICOLANTE DI CONFEZIONE CONTENENTE, OLTRE ALLO STAMPATO, UN DISCO ECCEDENTE IL QUARTO DEL VALORE COMPLESSIVO - ERRORE DI FATTO ESCLUDENTE LA RESPONSABILITÀ DELL'AGENTE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454209-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'AGENTE - ERRORE SUL FATTO NON DETERMINATO DA COLPA - PRINCIPIO GENERALE - VENDITA DA PARTE DELL'EDICOLANTE DI CONFEZIONE CONTENENTE, OLTRE ALLO STAMPATO, UN DISCO ECCEDENTE IL QUARTO DEL VALORE COMPLESSIVO - ERRORE DI FATTO ESCLUDENTE LA RESPONSABILITÀ DELL'AGENTE - CONFIGURABILITÀ.*

Deve qualificarsi errore sul fatto escludente la responsabilità dell'agente a norma dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, in tema di sanzioni amministrative, quello dell'edicolante che, per errata Determinazione del valore delle parti che la compongono, pone in vendita una confezione contenente, oltre ad uno stampato, un disco, non rientrante nella sua categoria merceologica ed eccedente il quarto del valore complessivo. (V 3223/87, mass n 452292; (V 138/85, mass n 438334).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)