Sez. 5, Sentenza n. 5040 del 03/04/1974 Ud. (dep. 12/07/1974) Rv. 127597 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - CONCORDATO - ESTINZIONE DEL REATO - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - CONCORDATO - ESTINZIONE DEL REATO - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
Il concordato non e causa di Estinzione del reato di bancarotta semplice e non spiega effetto preclusivo della perseguibilita del reato medesimo che presuppone soltanto la definitivita della sentenza dichiarativa di fallimento. Invero secondo la legge fallimentare l'omologazione e l'esecuzione del concordato, cui segue quale effetto non gia la revoca ma la chiusura del fallimento, non determinano alcuna ripercussione sul procedimento per bancarotta.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)