Sez. 5, Sentenza n. 21920 del 15/03/2018 Ud. (dep. 17/05/2018) Rv. 273189 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Intervenuta chiusura del fallimento a seguito del concordato fallimentare - Estinzione dei reati di bancarotta - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
La chiusura del fallimento conseguente all'esito positivo del concordato previsto dagli artt. 124 e seguenti della legge fallimentare non comporta l'estinzione dei reati fallimentari contestati (nella specie la bancarotta documentale fraudolenta) posto che, invece, l'indicata chiusura non rimuove la dichiarazione di insolvenza della società contenuta nella pronuncia del fallimento, che può essere annullata solo impugnando la stessa. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo l'annullamento della sentenza dichiarativa di fallimento determinerebbe l'insussistenza dei reati fallimentari per il mancato avveramento della condizione obiettiva di punibilità, costituita dalla predetta pronuncia).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 118, Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)