Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2189 del 30/01/2018 (Rv. 647105 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Compravendita immobiliare - Presenza di opere abusive - Valore del compendio ai fini impositivi - Comune apprezzamento di mercato - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI
In tema di imposta di registro, in presenza di opere abusive, il valore del compendio immobiliare compravenduto va determinato in base al comune apprezzamento di mercato delle stesse, tenuto conto, da una parte, che la commissione di abusi edilizi non può tradursi in una ragione di trattamento di favore e, dall'altra, che il principio generale, dettato dall'art. 2645-bis, comma 6, c.c., secondo cui si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, è applicabile anche in materia fiscale. (Nella specie, la S.C., in conformità al principio, ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto priva di incidenza fiscale la presenza di una piscina abusiva e allo stato grezzo).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 497 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1988 num. 154 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, Cod. Civ. art. 2645 bis com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)