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Sez. 5, Sentenza n. 11325 del 29/08/2001 (Rv. 549113 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Situazione di fatto dell'immobile - Mutamento rispetto alla classificazione catastale - Indicazione nell'atto di compravendita del valore determinato in maniera automatica ex art. 52 d.P.R. n. 131 dell'86 - Determinazione del valore dell'immobile da parte dell'amministrazione finanziaria in base al valore venale ex art. 51 del citato d.P.R. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549113-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI

In tema di imposta di registro, qualora la situazione di fatto dell'immobile sia stata modificata rispetto alla classificazione catastale, la indicazione nell'atto di compravendita del valore, determinato in maniera automatica ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non preclude all'amministrazione finanziaria la possibilità di provvedere - mediante avviso di accertamento - alla valutazione dell'immobile stesso, a norma dell'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986, sulla base del valore venale in comune commercio.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)