Sez. 3, Sentenza n. 1619 del 26/01/2005 (Rv. 578798 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE | Riferibilità alle sentenze costitutive - Configurabilità - Limiti - Sentenza di condanna implicita - Nozione - Modalità di esecuzione - Fattispecie relativa a costituzione di servitù coattiva.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE
La disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 cod. proc. civ. trova legittima attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, nelle quali l'esigenza di esecuzione della sentenza scaturisce dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere. Ne consegue che è suscettibile di provvisoria esecuzione una sentenza costitutiva di una servitù ex art. 1051 (o 1052) cod. civ., allorchè contenga tutti gli elementi identificativi in concreto della servitù, sia pure con rinvio alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, atteso che essa ha la funzione di risolvere un'esigenza fattuale dell'attore, assicurandogli il passaggio al fine di raggiungere la via pubblica. (Nella specie la S.C ha precisato che la sentenza può essere eseguita coattivamente osservando il disposto di cui all'art. 608 cod. proc. civ., mediante ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario al proprietario del fondo servente di riconoscere l'esecutante come possessore della servitù di passaggio, fermo il possesso di esso convenuto, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)