Sez. 3, Sentenza n. 21367 del 10/11/2004 (Rv. 581366 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE | Disciplina dell'art. 282 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353 del 1990 - Riferibilità all'efficacia delle sentenze di accertamento e/o costitutive - Esclusione - Necessità del passaggio in giudicato - In difetto di espressa previsione di legge - Applicabilità della predetta disciplina quanto alle statuizioni di condanna accessorie - Sussistenza - Fondamento - Condanna alle spese giudiziali - Inclusione - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA (DELLA) - IN GENERE
Ancorché l'art. 282 cod. proc. civ., nella formulazione vigente per effetto della sostituzione operata dall'art. 33 della legge n. 353 del 1990, non consenta di ritenere che l'efficacia delle sentenze di primo grado aventi natura di accertamento e/o costitutiva sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza e debba, dunque, affermarsi che dette sentenze possono vedere anticipata la loro efficacia rispetto a quel momento soltanto in forza di espressa previsione di legge (come accade, ad esempio, nell'art. 421 cod. civ.), qualora ad esse acceda una statuizione condannatoria (come, ad esempio, quella sulle spese di una sentenza di rigetto di una domanda), tale statuizione, in forza della riferibilità dell'immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale di accertamento e/o costituiva, deve considerarsi provvisoriamente esecutiva (principio affermato dalla Suprema Corte in relazione ad una fattispecie di opposizione a precetto inerente il pagamento delle spese di lite accessorie ad una pronuncia di primo grado di rigetto di una domanda).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Civ. art. 421, Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)