Sez. 2, Sentenza n. 39644 del 09/07/2004 Cc. (dep. 11/10/2004) Rv. 230364 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza | Dichiarazioni di coindagati - Inutilizzabilità nei confronti di terzi per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 64 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza
Con riferimento alla materia delle misure cautelari personali sono utilizzabili le dichiarazioni rese da persone indagate - o che avrebbero dovuto essere sentite come tali - senza l'assistenza del difensore, in quanto la sanzione dell'inutilizzabilità, a norma dell'art. 197 bis comma quinto cod. proc. pen., è prevista solo nel caso in cui di tali dichiarazioni si faccia uso contro la persona che le ha rese.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)