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Sez. 1, Sentenza n. 14501 del 03/03/2004 Cc. (dep. 24/03/2004) Rv. 228945 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Indizi risultanti da dichiarazioni eteroaccusatorie di indagato rese prima della legge 1 marzo 2001 n. 63 - Utilizzabilità successivamente alla sua entrata in vigore - Procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari - Presupposto: rinnovo dell'esame da parte del pubblico ministero.
Stato
decisa il 2004-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228945-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di prova dichiarativa, l'art. 26, comma secondo, della legge primo marzo 2001 n. 63 obbliga il pubblico ministero a rinnovare, secondo le forme previste dagli artt. 64 e 197 bis cod. proc. pen., l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni eteroaccusatorie ai fini della loro utilizzazione anche con riferimento alla materia delle misure cautelari personali (sempre che il procedimento penda ancora nella fase delle indagini preliminari), sicché, ai fini della valutazione della gravità del quadro indiziario, le dichiarazioni di quei soggetti conservano validità solo se la loro assunzione sia stata effettuata con l'osservanza delle formalità previste a pena di inammissibilità dalla normativa sopravvenuta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 197 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)